Art. 5.
(Esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista. Istituzione dell'albo regionale).

      1. L'ottico optometrista, osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4, svolge la propria attività professionale in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di collaborazione coordinata e continuativa

 

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in strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.
      2. In ogni regione è istituito, secondo il criterio della residenza, l'albo degli ottici optometristi. La tenuta dell'albo avviene con le modalità fissate dalla regione e sotto il controllo della regione medesima. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'albo si provvede mediante contributi a carico degli iscritti.